Cosa cambia, cosa resta, i prossimi passi

Gas refrigeranti nuova normativa: cosa dice? R410A, R32… cosa sono queste miscele con nomi degni di un personaggio di fantascienza? E perché mai dovresti conoscere le novità che li regolano?

Innanzitutto perché i gas refrigeranti vivono con noi. Non te ne eri ancora accorto probabilmente perché sono abbastanza riservati, sono invisibili del resto. Non pagano l’affitto sia chiaro, però si danno da fare. È grazie a loro se possiamo dormire sonni tranquilli nel bel mezzo dell’anticiclone subtropicale africano, mangiare il gelato al pistacchio con comodo sul divano, viaggiare sulla Salerno-Reggio Calabria in agosto con i finestrini chiusi.

È grazie ai gas refrigeranti se elettrodomestici e impianti termici come condizionatori, frigoriferi, congelatori, deumidificatori, funzionano. Pur essendo così utili nella vita di tutti i giorni, i gas refrigeranti, se si perdono nell’ambiente a causa di perdite o guasti nell’impianto, possono essere tossici e infiammabili, per non parlare del brutto vizio di inquinare e contribuire al buco nell’ozono.

L’alto impatto ambientale e la possibile tossicità di questi gas li ha resi, da un lato soggetti a innovazioni sempre maggiori da parte dei produttori di sistemi di condizionamento, e dall’altra degli osservati speciali da parte della comunità internazionale e della normativa a tutti i livelli: europea, nazionale e locale.

La nuova normativa sui gas fluorati ad effetto serra
Proprio il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146/2018, che attua il Regolamento UE 571/2014 sui gas fluorati ad effetto serra. In breve la nuova normativa:
conferma e disciplina il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (Portale FGas) gestito dalle Camere di Commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma. Nel nostro caso dalla Camera di Commercio di Firenze.
Istituisce una banca dati per la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla vendita dei gas refrigeranti e delle apparecchiature che li contengono, e alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di quelle apparecchiature.
Amplia l’ambito di applicazione rispetto alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione.
Amplia l’ambito di applicazione rispetto ai soggetti tenuti alla sola iscrizione e a quelli tenuti sia all’iscrizione sia alla certificazione.

Sì ma in sostanza cosa cambia e cosa resta?
Proviamo a fare un riassunto della situazione per capire come la nuova normativa cambierà la vita ai privati e ai tecnici che hanno ha che fare con i gas refrigeranti.

– Abrogazione ISPRA
Fino al 31 maggio 2019 esisteva l’obbligo per il proprietario dell’impianto o dell’apparecchio con un contenuto di gas refrigerante superiore ai 3kg di dichiarare tutti gli interventi di riparazione e ricarica del gas refrigerante. La dichiarazione F-Gas avveniva una volta all’anno entro il 31 maggio.

– Registrazione da parte degli installatori e dei manutentori
Con la nuova normativa non è più il proprietario dell’apparecchio responsabile per la dichiarazione, l’obbligo passa all’installatore e al manutentore, che dovrà dichiarare qualsiasi attività fatta sul circuito del gas refrigerante. Indipendentemente dal quantitativo presente in nell’impianto. Quindi la regola vale anche per gli impianti al di sotto dei 3 kg di gas refrigerante.

– Resta l’obbligo dei controlli obbligatori annuale o semestrali ma cambia la variabile da considerare.
Se prima il discrimine fra controlli annuali o semestrali si basava sulla quantità di gas refrigerante presente in un impianto, a prescindere dal tipo di gas presente in quell’impianto. Poiché i diversi gas refrigeranti non inquinano tutti allo stesso modo, con la nuova normativa il discrimine si basa sull’eventuale inquinamento prodotto da quell’impianto, nello specifico sulle tonnellate di CO2 che potrebbero essere immesse nell’atmosfera qualora l’impianto avesse una perdita.

Dunque dal 2019 gli impianti che potrebbero provocare un inquinamento di 5 tonnellate equivalenti di CO2 devono essere controllati 1 volta all’anno. Quelli che potrebbero provocare un inquinamento di 50 tonnellate equivalenti di CO2 devono essere controllati 2 volte all’anno.

Dalla norma alla pratica: i prossimi passi
La normativa si sta definendo in queste settimane. Dal 25 giugno le imprese già registrate possono muovere i primi passi nella Banca dati F-Gas. Solo dal 25 luglio è cominciata la vera e propria comunicazione dei dati. A settembre ci saranno novità anche sull’indicazione dei gas refrigeranti e a quel proposito dedicheremo un articolo approfondito. Adesso si apre la fase operativa di applicazione della normativa che avrà bisogno di qualche mese per assestarsi.

Il consiglio per tutti
SeA Campatelli ha 6, quasi 7, tecnici dotati di patentino FGas, l’azienda intera e tutta la strumentazione usata è certificata FGas dal 2013, e se anche all’inizio di questo articolo abbiamo voluto un po’ scherzare sui gas refrigeranti, quando si tratta di sicurezza per la salute e l’ambiente, siamo molto molto seri, preparati e assolutamente in linea con la normativa. A questo proposito il consiglio per tutti, in caso di perdite e malfunzionamenti dei condizionatori, deumidificatori e di tutte le apparecchiature che usano gas refrigeranti, è quello di escludere a priori il fai da te, purtroppo ancora molto diffuso, e di affidarsi a professionisti certificati.

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